PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) accertare la distribuzione del fenomeno dell'usura nel Mezzogiorno;

          b) accertare l'ammontare del volume di affari che determina l'attività dell'usura;

          c) accertare i mutamenti intervenuti nella gestione delle attività usurarie e, in particolare, il progressivo controllo esercitato dalle organizzazioni mafiose o similari;

          d) individuare i soggetti che maggiormente ricorrono al prestito usurario;

          e) accertare le modalità e i criteri di concessione di prestiti da parte del sistema bancario del Mezzogiorno nonché i tassi di interesse applicati;

          f) individuare i settori produttivi, commerciali e professionali che fanno ricorso al prestito usurario;

          g) individuare i settori produttivi che, per effetto del ricorso all'usura, sono stati costretti a cessare l'attività o a cederla agli stessi usurai o ad organizzazioni criminali;

          h) accertare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecita attraverso la pratica dell'usura;

          i) individuare le ragioni che inducono a ricorrere al prestito usurario e gli ostacoli che impediscono a chi ne ha bisogno di ricorrere al normale sistema creditizio, o comunque a forme lecite di finanziamento;

 

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          l) accertare le iniziative che associazioni, fondazioni e organizzazioni antiusura conducono per combattere il fenomeno dell'usura e i risultati ottenuti.

      2. La Commissione, inoltre, ha il compito di formulare suggerimenti per la revisione della legislazione vigente in materia.

Art. 2.
(Composizione e funzionamento della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Nella prima seduta la Commissione elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.
      3. La Commissione, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. La Commissione può richiedere copie di atti, informazioni e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, amministrativa o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione è tenuta a garantire il mantenimento del regime di sicurezza. La Commissione, inoltre, può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      5. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      6. La Commissione riferisce al Parlamento sullo stato dell'inchiesta ogni tre

 

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mesi e al termine dei suoi lavori, con una relazione finale da trasmettere anche alla magistratura ordinaria.
      7. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.

Art. 3.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione, per quanto non disposto dalla presente legge, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro e poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.